Art. 33
RegolamentoCapo VI

Art. 33

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In vigore dal 1 apr 1938
Spetta esclusivamente ai funzionari del Genio civile od ai loro dipendenti regolare il servizio di piena, impartire ordini e prendere provvedimenti nei casi di pericolo o di rotta. Nessun altro funzionario pubblico può avervi ingerenza, se non richiesto. Gli ingegneri di sezione del Genio civile sono autorizzati a richiedere all'autorità politica, direttamente o per mezzo dell'ingegnere capo, la forza armata, quando la reputino necessaria.
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