Art. 32
RegolamentoCapo V

Art. 32

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In vigore dal 1 apr 1938
Disposta l'attivazione del servizio di piena, la lettura e la registrazione oraria delle altezze della piena sono fatte da apposito osservatore, affinché il guardiano idraulico possa adempiere al suo servizio lungo le arginature.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-32