Art. 31
RegolamentoCapo V

Art. 31

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In vigore dal 1 apr 1938
Gli uffici del Genio civile possono stabilire che, anche prima che l'acqua raggiunga il segno di guardia, ed a cominciare da un livello prefisso, i guardiani comincino a registrare d'ora in ora, od anche ogni mezz'ora, l'altezza dell'acqua al rispettivo idrometro (modello n. 5).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-31