Art. 29
RegolamentoCapo V

Art. 29

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In vigore dal 1 apr 1938
Gli uffici del Genio civile stabiliscono le ore in cui le osservazioni debbono ordinariamente eseguirsi, nonché i modi di registrarle e di darne comunicazione (modello n. 4).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-29