Art. 28
RegolamentoCapo V

Art. 28

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In vigore dal 1 apr 1938
Le osservazioni idrometriche nei tronchi forniti di idrometri sono fatte, di regola, dai guardiani idraulici. All'uopo possono anche assumersi osservatori appositi, specialmente per le osservazioni lungo i tratti di corsi d'acqua non classificati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-28