Regolamento›Capo I
Art. 25
25 / 100In vigore dal 1 apr 1938
Quando gli appaltatori ed i loro rappresentanti, sebbene avvertiti, non adempiano agli obblighi del contratto, sia per il modo di esecuzione dei lavori, sia per difettosa qualità dei materiali, sia per qualunque altra causa, gli ufficiali o guardiani idraulici debbono, previa diffida all'Impresa, fare rapporto alla Direzione dei lavori e registrare nel giornale le accertate mancanze.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-25