Art. 24
RegolamentoCapo I

Art. 24

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In vigore dal 1 apr 1938
Gli ufficiali ed i guardiani debbono trovarsi sulla località dei lavori prima dell'arrivo degli operai e restarvi permanentemente fino alla partenza dei medesimi, vigilando che i lavori siano eseguiti secondo le prescrizioni del contratto e le buone regole d'arte e con l'osservanza delle norme stabilite dai regolamenti e dalla direzione dei lavori. La vigilanza deve in modo particolare esercitarsi sulle quantità, qualità e dimensioni dei materiali, di cui devono tener nota esatta. La direzione dei lavori può, occorrendo, disporre che la vigilanza sia esercitata anche nelle ore in cui i cantieri dei lavori sono inattivi. In caso di lavoro continuo, l'ufficio del Genio civile provvede a stabilire i turni di vigilanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-24