Art. 21
RegolamentoCapo I

Art. 21

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In vigore dal 1 apr 1938
Gli ufficiali ed i guardiani idraulici vigilano anche per l'osservanza delle vigenti disposizioni sulla pesca ed hanno il dovere di accertare le contravvenzioni contro coloro che trasgrediscono.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-21