Regolamento›Capo I
Art. 16
16 / 100In vigore dal 1 apr 1938
In caso di resistenza al sequestro delle cose in contravvenzione o all'intimazione di desistere dal fatto abusivo, l'agente che vi procede è autorizzato a valersi della forza pubblica.
Le cose sequestrate debbono essere entro le ventiquattro ore consegnate, insieme con una copia del verbale di contravvenzione, al Podestà oppure all'Arma dei Reali carabinieri, che provvedono a norma di legge per la custodia di esse.
Il Podestà o il comandante della Stazione dei RR. CC. possono restituirle al proprietario qualora questi presenti sufficienti sicurtà pel pagamento delle pene, dei danni e delle spese dipendenti dalla contravvenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-16