Art. 15
RegolamentoCapo I

Art. 15

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In vigore dal 1 apr 1938
Gli ufficiali o guardiani idraulici e qualunque agente giurato hanno il dovere di accertare le contravvenzioni alle norme sulla polizia idraulica, di navigazione e delle opere di bonifica, od alle condizioni imposte con atti di autorizzazione d'opere e di concessioni idrauliche. L'accertamento viene fatto mediante verbale firmato dall'agente e, quando sia possibile, anche da altro agente giurato che trovisi presente. Il verbale deve essere scritto e firmato in doppio originale e deve contenere la indicazione delle cose eventualmente sequestrate in conseguenza della contravvenzione. Uno degli originali del verbale viene consegnato al contravventore, che deve rilasciare dichiarazione di ricevuta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-15