Regolamento›Capo I
Art. 14
14 / 100In vigore dal 1 apr 1938
Il guardiano esegue da solo, o con altri guardiani riuniti in isquadra secondo gli ordini ricevuti, la manovra delle chiaviche e tutti quei piccoli lavori che occorrano per riparare o prevenire guasti nelle varie opere, nelle vie alzaie e nelle opere di difesa.
Il guardiano si provvede dal magazzino idraulico degli attrezzi occorrenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-14