Art. 14
RegolamentoCapo I

Art. 14

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In vigore dal 1 apr 1938
Il guardiano esegue da solo, o con altri guardiani riuniti in isquadra secondo gli ordini ricevuti, la manovra delle chiaviche e tutti quei piccoli lavori che occorrano per riparare o prevenire guasti nelle varie opere, nelle vie alzaie e nelle opere di difesa. Il guardiano si provvede dal magazzino idraulico degli attrezzi occorrenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-14