Art. 1
RegolamentoParte PRIMA

Art. 1

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In vigore dal 1 apr 1938
Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica. . Agli effetti della tutela, i corsi d'acqua o i loro tratti classificati in 1ª e 2ª categoria, e le linee di navigazione interna di 2ª classe vengono divisi in tronchi di vigilanza e di guardia. Analogamente i comprensori di bonifica sono divisi in settori di vigilanza ed, occorrendo, ogni settore di vigilanza può essere suddiviso in settori di guardia. Ai tronchi ed ai settori di vigilanza sono preposti gli ufficiali idraulici; ai tronchi ed ai settori di guardia i guardiani idraulici. La divisione in tronchi ed in settori è fatta per decreto Ministeriale, che stabilisce gli estremi e la lunghezza di ciascun tronco per le opere idrauliche e di navigazione, il perimetro dei settori per le opere di bonifica, nonché la residenza del rispettivo ufficiale o guardiano idraulico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-09;2669#art-r-1