Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 5 mar 1938
Al primo e al secondo comma dell'art. 78 del predetto regolamento sono sostituiti i seguenti: « Il personale dei Consorzi di incremento e di miglioramento si compone, oltre che del direttore, di impiegati tecnici, amministrativi e d'ordine. « Il regolamento di cui al precedente art. 63 dovrà contenere le norme per l'assunzione ed i compiti da affidarsi al personale ». L'intitolazione dello stesso articolo è sostituita dalla seguente: « Del personale occorrente ai Consorzi di incremento e di miglioramento ».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-02;2504#art-18