Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 1 dic 1937
Il comma secondo dell' del R. decreto 24 luglio 1931, n. 1072, è sostituito dal seguente: « Sono ammessi all'esame di merito gli impiegati dei gradi 9°, 10° e 11°, e a quello di idoneità gli impiegati dei gradi 9°e 10°, i quali alla data del decreto che indice gli esami abbiano compiuto rispettivamente sei ed otto anni di effettive servizio complessivo nei gradi 9°, 10° e 11° da valutarsi a mente delle disposizioni vigenti ».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-10-27;1876#art-9