Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 1 dic 1937
Il primo concorso per esami da indirsi per i posti nel grado iniziale del gruppo B è riservato al personale che appartiene almeno dal 18 dicembre 1930 ai ruoli di gruppo C delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, e che abbia esercitato le funzioni proprie del gruppo cui aspira. La condizione che l'aspirante abbia disimpegnato tali funzioni deve risultare da apposita attestazione da rilasciarsi dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze l'aspirante presta servizio. Per i candidati al concorso di cui al presente artico si prescinde dal limite massimo di età, ma è necessario il possesso alla data del 18 dicembre 1930 del diploma di licenza di una Regia scuola media superiore. Le materie su cui si svolgeranno gli esami di concorso sono quelle indicate nell'. La Commissione esaminatrice sarà nominata e composta giusta le disposizioni dell'. I vincitori del concorso che si trovano nelle condizioni previste dall', ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguono la nomina a coadiutore aggiunto (grado 11°). Lo stesso trattamento è esteso al personale che all'atto in cui ottenga la nomina appartenga ad altro ruolo. Coloro che non si trovano nelle condizioni stabilite dalle disposizioni suindicate devono prestare il prescritto periodo di prova. L'assegno personale eventualmente spettante viene determinato ai sensi dell' del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1256, modificato con l' del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.
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