Art. 19

Art. 19

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In vigore dal 19 ott 1937
Per il personale degli Uffici provinciali delle corporazioni appartenenti ai ruoli statali è costituito uno speciale Consiglio di amministrazione, presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per le corporazioni e composto del direttore generale del Commercio, del direttore generale capo del personale del Ministero, del dirigente il Servizio del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni, e di due funzionari del ruolo dei direttori e sostituti direttori di grado non inferiore al sesto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-08-06;1639#art-19