Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 19 ott 1937
I posti di ispettore generale e di ispettore superiore che eventualmente rimanessero vacanti nella prima attuazione delle presenti norme, che dovrà effettuarsi entro un biennio dall'entrata in vigore delle norme stesse, saranno coperti mediante concorso per titoli al quale potranno partecipare i funzionari del ruolo dei direttori e sostituti direttori del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso i quali rivestano da oltre tre anni la posizione in base alla quale hanno conseguito detto grado nell'inquadramento al ruolo statale dei direttori e sostituti, ed i funzionari di gruppo A. degli altri ruoli del Ministero delle corporazioni che siano dello stesso grado dei posti messi a concorso oppure del grado immediatamente inferiore, con anzianità di almeno tre anni in quest'ultimo grado. Costituirà tuttavia titolo di preferenza a parità di merito l'appartenenza al' ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali delle corporazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-08-06;1639#art-18