Art. 17

Art. 17

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In vigore dal 8 lug 1943
I posti che risultino disponibili nei gradi di ispettore generale (5°) e di ispettore superiore (6°) del ruolo dei direttori e sostituti direttori, sono conferiti, per merito comparativo, ai funzionari di grado pari, o immediatamente inferiore con almeno tre anni di effettivo servizio in quest'ultimo grado, appartenenti al ruolo predetto o a quello dei capi uffici statistica, che ne facciano domanda e che siano riconosciuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione di cui al successivo , particolarmente idonei alle funzioni ispettive.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-08-06;1639#art-17