Art. 19

Art. 19

19 / 21
In vigore dal 30 set 1937
Per le promozioni al grado 5° è in facoltà del Ministro per l'interno di far precedere la designazione del Consiglio di amministrazione da uno speciale parere sul merito dei titoli scientifici degli aspiranti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-07-01;1543#art-19