Art. 16
16 / 21In vigore dal 30 set 1937
Il direttore compila personalmente le note annuali di qualifica per i capi di laboratorio, di reparto e di ufficio e per gli ispettori generali. Rivede e firma dette note per l'altro personale addetto all'Istituto, le quali vengono compilate dai capi dei rispettivi laboratori, reparti e uffici.
Infligge le punizioni disciplinari della censura e della riduzione dello stipendio ai sensi dell'art. 56, nn. 1 e 2, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.
Accorda, compatibilmente con le esigenze di servizio, i normali congedi annuali e fa le proposte al Ministro per la concessione dei congedi straordinari e delle aspettative.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-07-01;1543#art-16