Disposizioni circa il pagamento degli interessi che scadranno al 1° luglio 1937-XV a coloro le cui quote di sottoscrizione al prestito redimibile 5 % risultino completamente pagate prima di detta data.
REGIO DECRETO · n. 885

Disposizioni circa il pagamento degli interessi che scadranno al 1° luglio 1937-XV a coloro le cui quote di sottoscrizione al prestito redimibile 5 % risultino completamente pagate prima di detta data.

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