Art. 2

Art. 2

In vigore dal 10 lug 1937
Restano ferme le altre disposizioni dei vigenti regolamenti 1° marzo 1896 e 29 marzo 1906, n. 121, in quanto compatibili con successive disposizioni legislative e regolamentari e con le annesse norme. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 maggio 1937 - Anno XV VITTORIO EMANUELE Mussolini - Di Revel - Cobolli - Gigli Visto,il Guardasigilli: Solmi. Registrato alla Corte del conti, addì 23 giugno 1937- Anno XV Atti del Governo, registro 386, foglio 121. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-05-03;899#art-rd-2