Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 lug 1937
VITTORIO EMANUELE PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto l' della Legge 31 gennaio 1926, n. 100; Visti il regolamento per l'amministrazione, manutenzione e custodia dei canali d'irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato nel testo approvato con decreto del Ministro per le finanze in data 1° marzo 1896 in dipendenza del R. decreto 1° marzo 1896, n. 83, nonché il regolamento approvato con R. decreto 29 marzo 1906, numero 121, per l'amministrazione economica dei canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour); Ritenuta l'opportunità di modificare e di integrare i detti regolamenti con nuove norme, in relazione a sopravvenute esigenze amministrative ed alla più recente disciplina giuridica delle acque; Visto il testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n.1775; Sentito il Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: . Sono approvate le annesse norme regolamentari pei canali appartenenti al Demanio dello Stato, vistate d'ordine Nostro dal Ministro per le finanze.
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