Art. 9
Disposizioni regolamentari per i canali demaniali

Art. 9

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In vigore dal 10 lug 1937
La concessione delle acque dei canali demaniali non conferisce al concessionario il diritto di disporre delle acque vive a favore di altri. L'Amministrazione si riserva la proprietà e la disponibilità delle colature delle acque vive concesse dai canali demaniali e non utilizzate dagli utenti per i propri bisogni, per raccoglierle ed utilizzarle con mezzi propri ovvero mediante concessioni a corpo o a misura a favore di terzi. Le dispense d'acqua dai canali demaniali, se spettano di diritto, saranno esercitate in conformità a quanto sarà stabilito nei decreti di riconoscimento da emanare à termini dell' del decreto-legge 25 febbraio 1924, numero 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, anche per quanto concerne l'eventuale diritto di cedere a terzi le acque vive e di utilizzare le colature.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-05-03;899#art-drp-9