Disposizioni regolamentari per i canali demaniali
Art. 28
28 / 28In vigore dal 10 lug 1937
In caso di controversia sulla interpretazione dell'atto di concessione e sull'esercizio della medesima, il competente organo dell'Amministrazione (Ufficio centrale dei canali Cavour in Torino o Intendenza di finanza) comunica le proprie determinazioni agli interessati a mezzo di lettera raccomandata.
Gli interessati hanno facoltà di presentare ricorso al Ministero delle finanze nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione.
Nè il ricorso, nè qualsiasi altra impugnativa sospende la esecuzione del provvedimento amministrativo.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
Di Revel
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-05-03;899#art-drp-28