Art. 21
Disposizioni regolamentari per i canali demaniali

Art. 21

21 / 28
In vigore dal 10 lug 1937
A norma dell'art. 93 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523 (modificato con la legge 13 luglio 1911, n. 774, e col R. decreto 19 novembre 1921, n. 1688), non si possono fare opere nell'alveo dei canali demaniali, senza averne ottenuto il consenso dell'Amministrazione, che l'accorderà solo quando creda a suo insindacabile giudizio. La stessa disposizione si applica alle occupazioni delle sponde e degli argini di proprietà demaniale, salva soltanto la manutenzione delle opere di presa di acqua.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-05-03;899#art-drp-21