Art. 20
Disposizioni regolamentari per i canali demaniali

Art. 20

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In vigore dal 10 lug 1937
A norma dell'art. 45 dello stesso testo unico, tutte le utenze legittimamente costituite o concesse nei canali demaniali sono passibili di assorbimento quando l'Amministrazione, sentiti gli interessati, voglia far luogo alla concessione di più importanti utilizzazioni d'acqua incompatibili con esse. Quando l'ipotesi dell'assorbimento non sia stata già prevista e disciplinata negli atti di concessione di tali utenze, si seguiranno le seguenti disposizioni. Il nuovo concessionario è tenuto a indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro, a propria cura e spese, una corrispondente quantità d'acqua o, nel caso di impianti per forza motrice, una quantità di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata, provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie in guisa da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti. Questi sono tenuti a corrispondere annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano allo Stato e, qualora per effetto delle presenti disposizioni siano esonerati da spese di esercizio, una quota di tali spese sopportate dal nuovo concessionario in nessun caso maggiore di quella da cui risultano esonerati. Tuttavia, quando, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la fornitura di acqua o di energia sia eccessivamente gravosa, in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il titolare di quest'ultima è indennizzato dal nuovo concessionario a termini della legge sulle espropriazioni. Nel caso in cui la minore incompatibile utilizzazione sia stata concessa ma non ancora attuata, e sempre che il titolare della concessione non sia incorso in motivi di decadenza, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce insindacabilmente, in base ai criteri enunciati nel presente articolo e tenuto conto degli scopi a cui l'utenza è destinata, in qual modo questa debba essere compensata.
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