Art. 16
Disposizioni regolamentari per i canali demaniali

Art. 16

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In vigore dal 10 lug 1937
A termini dell'art. 43, ultimo comma, del testo unico, il Ministro per le finanze può imporre a tutte le utenze d'acqua dai canali demaniali, comprese quelle aventi diritto a prelazione, temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse, o quando si verificano eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, in guisa da conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-05-03;899#art-drp-16