Art. 15
Disposizioni regolamentari per i canali demaniali

Art. 15

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In vigore dal 10 lug 1937
Gli utenti, in applicazione dell'art. 55 del testo unico decadono dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua: a) per non uso durante un triennio consecutivo; b) per cattivo uso in relazione ai fini della utilizzazione dell'acqua; c) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione; d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore; e) per mancato pagamento anche di una sola rata del canone; f) per il decorso dei termini stabiliti nell'atto di concessione, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare od utilizzare l'acqua concessa; g) per cessione effettuata senza il nulla osta di cui al successivo . Previa contestazione all'interessato nei casi di cui alla lettera a), e previa diffida negli altri casi, la decadenza a pronunciata con decreto motivato dell'Amministrazione, decreto che sarà notificato all'utente decaduto. In tale caso l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità che trovasi in corso alla data del decreto che pronuncia la decadenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-05-03;899#art-drp-15