Art. 14
Disposizioni regolamentari per i canali demaniali

Art. 14

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In vigore dal 10 lug 1937
Gli utenti che intendono rinunciare totalmente alla derivazione, debbono manifestare tale loro volontà esplicita ed incondizionata con atto intimato a mezzo di ufficiale giudiziario ed in tale caso, previi i debiti accertamenti tecnici che facciano constare della cessazione dell'uso, l'obbligo del pagamento del canone cesserà allo spirare della annata di concessione o della stagione irrigua che trovasi in corso alla data della notificazione della rinunzia. L'Amministrazione può consentire anche rinunzie parziali alle derivazioni. In tal caso gli utenti debbono ricostruire a loro cura e spese e mantenere in buono stato la nuova bocca secondo le modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione in base ai precedenti . I progetti dovranno essere preventivamente approvati dall'Amministrazione ed i lavori saranno da questa vigilati e collaudati.
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