Disposizioni regolamentari per i canali demaniali
Art. 14
14 / 28In vigore dal 10 lug 1937
Gli utenti che intendono rinunciare totalmente alla derivazione, debbono manifestare tale loro volontà esplicita ed incondizionata con atto intimato a mezzo di ufficiale giudiziario ed in tale caso, previi i debiti accertamenti tecnici che facciano constare della cessazione dell'uso, l'obbligo del pagamento del canone cesserà allo spirare della annata di concessione o della stagione irrigua che trovasi in corso alla data della notificazione della rinunzia.
L'Amministrazione può consentire anche rinunzie parziali alle derivazioni. In tal caso gli utenti debbono ricostruire a loro cura e spese e mantenere in buono stato la nuova bocca secondo le modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione in base ai precedenti .
I progetti dovranno essere preventivamente approvati dall'Amministrazione ed i lavori saranno da questa vigilati e collaudati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-05-03;899#art-drp-14