Regolamento per la previdenza degli impiegati
Art. 35
Abrogato35 / 42In vigore dal 23 apr 1958
Regolamento per la previdenza degli impiegati-
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1958, N. 377
Note all'articolo
- La L. 2 aprile 1958, n. 377 ha disposto (con l'art. 78, commi 2 e 3) che "E' altresi' soppresso il Fondo d'integrazione di cui allo art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, modificato con l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1918, n. 1460. Il Fondo disciplinato dalla presente legge subentra nelle attivita' e nelle passivita' dei Fondi soppressi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-05-03;1021#art-rpl-35