Art. 37 · Ufficio tecnico.
Regolamento per l'esecuzione della legge 20 giugno 1935, n. 1251

Art. 37

Abrogato37 / 53

Ufficio tecnico.

In vigore dal 9 mag 2025
Regolamento per l'esecuzione della legge 20 giugno 1935, n. 1251- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-04-15;1777#art-rpl-37