Facolta' al Governatore generale della Libia di ordinare la sospensione, fino al 31 dicembre 1937 - XVI, dei procedimenti penali e della esecuzione delle sentenze pronunciate nei confronti di cittadini libici.
REGIO DECRETO · n. 877
Facolta' al Governatore generale della Libia di ordinare la sospensione, fino al 31 dicembre 1937 - XVI, dei procedimenti penali e della esecuzione delle sentenze pronunciate nei confronti di cittadini libici.
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