Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276›Titolo VII
Art. 95
95 / 95In vigore dal 25 mar 1937
Con effetto dal 1° aprile 1937 i contratti di assicurazione in corso a tale data cessano di aver vigore ed alle norme in essi contenute sono sostituite quelle del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, del presente regolamento e le altre emanate in materia.
Tuttavia i premi continueranno ad essere corrisposti in base alla misura stabilita nei contratti fino alla data nella quale i contratti sarebbero rimasti in vigore e per i contratti di durata superiore ad un anno fino alla prima scadenza annuale, salvo che nel frattempo siano entrate in applicazione le tariffe di cui al secondo comma dell' del Regio decreto precitato e al n. 2 dell' del R. decreto 6 luglio 1933, n. 1033.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:
Il Ministro per le corporazioni:
Lantini.
Storico versioni
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