Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276›Titolo VII
Art. 94
94 / 95In vigore dal 25 mar 1937
I datori di. lavoro contravventori alle disposizioni del titolo II sono puniti con ammenda estensibile fino a lire duemila salvo i casi nei quali siano stabilite specifiche sanzioni dal R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-01-25;200#art-rpl-94