Art. 92
Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo VII

Art. 92

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In vigore dal 25 mar 1937
Gli uffici comunali debbono rilasciare gratuitamente i certificati di esistenza in vita e gli stati di famiglia che siano chiesti dagli istituti assicuratori o dai titolari di rendite ai fini del pagamento delle rate di rendita, e debbono fornire agli istituti assicuratori le notizie che siano da essi richieste in ordine alla vivenza a carico di cui nell' del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.
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