Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276›Titolo VII
Art. 90
90 / 95In vigore dal 25 mar 1937
Le Casse di cui al numero 1 dell' del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sono poste sotto la vigilanza del Ministero delle corporazioni e si applicano ad esse le disposizioni dell' del R. decreto 6 luglio 1933, n. 1033, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Gli statuti delle Casse predette debbono essere approvati con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le comunicazioni, sentito Consiglio di Stato.
Le Casse debbono rimettere al Ministero delle corporazioni i propri bilanci, le relazioni dei sindaci e tutte le notizie statistiche che siano ad esse richieste da quel Ministero.
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