Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276›Titolo VII
Art. 88
88 / 95In vigore dal 25 mar 1937
I ricorsi in via amministrativa previsti dal R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e dal presente regolamento, debbono essere comunicati alla controparte mediante invio di copia conforme in plico raccomandato con ricevuta di ritorno. Di tale comunicazione deve essere data la prova all'Ispettorato corporativo o al Ministero delle corporazioni secondochè il ricorso sia presentato all'uno o all'altro. L'Ispettorato corporativo o il Ministero delle corporazioni, qualora non risulti la comunicazione, assegnano al ricorrente un termine perentorio per la comunicazione alla controparte; trascorso tale termine senza che il ricorrente ne abbia dato la prova, l'ispettorato corporativo o il Ministero delle corporazioni dichiareranno inammissibile il ricorso.
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