Art. 82
Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo VI

Art. 82

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In vigore dal 25 mar 1937
Per il raggiungimento dei propri scopi la Seziono, oltre che servirsi di propri istituti di ricovero e di cura, può stipulare convenzioni con l'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra e con altri enti ed istituzioni forniti di mezzi idonei.
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