Art. 77
Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo V

Art. 77

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In vigore dal 25 mar 1937
Le attribuzioni demandate dal presente regolamento all'Ispettorato corporativo sono devolute, per quanto riguarda la navigazione marittima e la pesca marittima, alla Capitaneria di porto.
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