Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276›Titolo V
Art. 76
76 / 95In vigore dal 25 mar 1937
Agli effetti dell'ultimo comma 23 del R. decreto l7 agosto 1935, n. 1765, la data di sbarco, sia che questo avvenga all'estero, nelle colonie, possedimenti o altri territori non metropolitani soggetti alla sovranità dello Stato, sia che avvenga nel Regno, è quella indicata sul ruolo di equipaggio dall'ufficiale consolare o dall'ufficiale di porto.
In caso di sbarco di un infortunato in un porto del Regno non vi è obbligo del deposito delle spese di cura e di rimpatrio da parte del comandante della nave; se lo sbarco avviene invece in altri, porti il comandante, d'accordo con l'ufficio di porto o consolare, deve anche garantire e depositare presso detto ufficio acconti sulla indennità, per inabilità, temporanea per il periodo che l'ufficio stesso crederà di stabilire.
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