Art. 75
Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo V

Art. 75

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In vigore dal 25 mar 1937
Il certificato medico che deve corredare la denuncia di infortunio ai termini dell' del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, deve essere rilasciato dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo sia nello Stato sia all'estero.
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