Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276›Titolo V
Art. 73
73 / 95In vigore dal 25 mar 1937
Ai fini dell'applicazione dell' del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, i datori di lavoro marittimo debbono, all'inizio di ciascun anno o all'inizio dell'esercizio di navi mercantili nuovamente immatricolate o che si trovavano in disarmo al principio dell'anno, comunicare l'istituto assicuratore il numero delle persone normalmente occupate a bordo, il loro grado o qualifica e il salario, calcolato secondo le norme degli , che essi presumono dovere corrispondere fino al 31 dicembre all'equipaggio e la navigazione o zona di pesca alla quale è normalmente adibita la nave. Essi debbono inoltre notificare ogni indicazione che sia richiesta per mettere in grado l'istituto assicuratore di valutare il rischio. L'istituto assicuratore deve comunicare al datore di lavoro l'ammontare del contributo e le modalità del pagamento.
Ogni variazione che possa, durante l'anno, modificare sostanzialmente il rischio ed i salari, deve essere subito notificata all'istituto assicuratore.
Gli statuti degli istituti assicuratori stabiliranno le modalità per le denuncie agli istituti medesimi dei salari pagati.
Storico versioni
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