Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276›Titolo V
Art. 70
70 / 95In vigore dal 25 mar 1937
Per ogni infortunio avvenuto, sia a bordo sia a terra, per servizi della nave, e per il quale una persona dell'equipaggio sia deceduta od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o una inabilità superiore ai trenta giorni si procede, dall'autorità marittima o dall'autorità consolare che avrà ricevuto la denuncia dell'infortunio, ad una inchiesta nelle forme e con la procedura stabilite dall'art. 112 del Codice per la marina mercantile e dagli articoli 638 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del Codice stesso, approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166.
Per le spese relative all'inchiesta si provvederà in conformità degli .
Copia del processo verbale di inchiesta deve essere rimessa al pretore del luogo dove è situato l'ufficio di porto di iscrizione della nave ed all'istituto assicuratore.
Su richiesta dell'istituto assicuratore l'autorità marittima o consolare ha facoltà di disporre che si proceda all'inchiesta anche per i casi di infortunio per i quali non sia prevedibile un'inabilità superiore ai trenta giorni. Qualora l'inchiesta sia disposta, la relativa spesa è a carico dell'istituto assicuratore che l'ha promossa.
Storico versioni
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