Art. 7
Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo II

Art. 7

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In vigore dal 25 mar 1937
La denuncia di cui al primo comma, dell' del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, deve essere fatta dal datore di lavoro almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori. Quando per la natura dei lavori o per la necessità del loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia preventiva, alla stessa dovrà provvedere il datore di lavoro entro i cinque giorni successivi all'inizio del lavori stessi. La denuncia delle modificazioni del rischio, di cui al secondo comma del citato articolo, deve essere fatta non oltre l'ottavo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. Per le imprese di trasporto la denuncia non è richiesta quando la, modificazione del rischio si verifica durante il viaggio indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro. Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti la individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso nonché la sede dell'azienda stessa entro otto giorni da quello nel quale le variazioni stesse si sono verificate.
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