Art. 66
Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo IV

Art. 66

66 / 95
In vigore dal 10 nov 1960
L'istituto assicuratore può prendere visione dei referti relativi alle visite mediche preventive e periodiche prescritte dal decreto Ministeriale 20 marzo 1929 agli effetti dell' del regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 21 luglio 1960, n. 1169 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "La facolta' di prendere visione dei referti relativi alle visite mediche, prevista per l'Istituto assicuratore dall'art. 66 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, e' estesa agli accertamenti disposti dal decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648, e dalle presenti norme".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-01-25;200#art-rpl-66