Art. 65
Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo IV

Art. 65

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In vigore dal 25 mar 1937
Il certificato medico, che deve corredare la denuncia della malattia professionale all'istituto assicuratore, deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questo si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificante. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie.
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