Art. 6
Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Titolo II

Art. 6

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In vigore dal 25 mar 1937
Agli effetti del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sono considerati datori di lavoro gli ospizi, ospedali o altri istituti pubblici di assistenza o di cura e gli istituti o stabilimenti di prevenzione e di pena nei quali, per il servizio interno degli istituti stessi o per i lavori che eseguiscono i ricoverati, si esercitano attività indicate nell', terzo comma, del Regio decreto precitato.
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