Art. 59
Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Capo III

Art. 59

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In vigore dal 25 mar 1937
I compensi ai sanitari componenti il collegio arbitrale di cui agli del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e 64 del presente regolamento sono liquidati dal presidente del Tribunale nei limiti e con le modalità stabilite nell'ultimo comma dell'art, 60 del Regio decreto medesimo: il presidente del Tribunale decide circa l'onere delle spese.
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