Art. 58
Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276Capo III

Art. 58

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In vigore dal 29 gen 1950
Gli ufficiali sanitari ed i medici condotti non possono, senza giustificato motivo, rifiutare l'opera loro quando sia richiesta per accertare le conseguenze degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Le indennità spettanti agli ufficiali sanitari ed ai medici condotti sono le seguenti: 1) pagamento delle spese di viaggio in seconda classe nelle strade ferrate, in prima classe nelle tramvie e linee automobilistiche e lacuali e nella misura di venticinque lire per chilometro nelle strade non servite da ferrovie e da altri mezzi di linea; 2) lire cento per il primo certificato medico da unirsi alla denuncia se si tratta di infortunio e lire centoventi se si tratta di malattia professionale; 3) lire quaranta per ogni certificato comprovante la continuazione della inabilità assoluta al lavoro; però per uno stesso caso la spesa per i certificati di questa specie non potrà mai, qualunque sia il numero di essi, superare le lire centoventi; 4) lire ottanta per il certificato constatante l'esito definitivo dell'infortunio o della malattia professionale. Le spese di cui al n. 1) sono a carico dell'istituto assicuratore o del datore di lavoro, secondo che l'opera dell'ufficiale sanitario o del medico condotto sia stata richiesta dall'uno o dall'altro.

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Pro

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